DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DIRITTI E DOVERI
Nata per il trasporto marittimo da qui la usuale traduzione di Franco a bordo di una nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino al porto d’imbarco, compresi eventuali costi per l’imbarco nave, ovvero fino alla murata della nave, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.
Dal momento in cui la merce è considerata pronta per la partenza tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dell’acquirente, compresi i costi di assicurazione. Per quanto concerne la responsabilità della merce questa passa dal venditore al compratore al momento in cui la merce stessa supera fisicamente la verticale della murata della nave.
La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione del porto di imbarco (esempio FOB Genova). Da questo termine erano stati mutuati, anche se ormai non più corretti, anche i termini FOR – Free on Rail e FOT – Free on Truck rispettivamente in uso nel caso il trasporto avvenisse via ferrovia o via autocarro.
Nel caso del trasporto ferroviario, del trasporto via strada e del trasporto aereo il termine equivalente è Free Carrier (FCA).